La gestione dei rifiuti pirotecnici in Italia non è più una zona grigia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Con una mossa decisa il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiarito i termini della gestione del fine vita di questi prodotti, rispondendo a un interpello della Provincia di Bolzano che chiedeva lumi sulle responsabilità di produttori e importatori.
La risposta del Ministero è netta: nessun operatore può immettere sul mercato articoli pirotecnici senza farsi carico del loro smaltimento.
Questa presa di posizione del Ministero è un atto fondamentale per la sicurezza pubblica e la tutela ambientale – commenta Piervittorio Trebucchi, Direttore Generale del CoGePir – La gestione dei rifiuti pirotecnici, regolata sia dal Testo Unico Ambientale che da quello di Pubblica Sicurezza, richiede una filiera tracciata e autorizzata che solo un sistema strutturato può garantire. D’ora in poi, chi vende dispositivi pirotecnici in Italia ha una sola strada: dimostrare di gestire correttamente i propri rifiuti, aderendo a un sistema riconosciuto.
Rifiuti pirotecnici: la fine della falla normativa
Fino a oggi una zona d’ombra normativa aveva permesso ad alcuni attori del mercato di operare senza preoccuparsi di ciò che restava dopo i festeggiamenti: i rifiuti esplodenti. Il chiarimento del MASE stabilisce che l’adesione a un sistema di gestione (individuale o collettivo) non è una scelta facoltativa, ma un requisito essenziale per poter operare in Italia.
Ad oggi, questo si traduce nell’obbligo di aderire all’unico sistema formalmente riconosciuto dal Ministero con il D.M. del 2 febbraio 2026: il consorzio CoGePir. Questa decisione punta a centralizzare e rendere tracciabile una filiera complessa e pericolosa, garantendo che ogni residuo esplodente venga trattato secondo i più alti standard di sicurezza.
Il pilastro della responsabilità estesa (epr)
Il principio giuridico alla base di questa stretta è la Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). Secondo questo concetto:
- chi immette un bene sul mercato ne è responsabile per l’intero ciclo di vita;
- il costo ambientale dello smaltimento deve essere internalizzato dal produttore o dall’importatore;
- l’onere della gestione dei rifiuti non può ricadere sulla collettività o sull’ambiente.
Coloro che ignoreranno queste direttive correranno rischi che vanno ben oltre la sanzione amministrativa. La violazione dell’obbligo di gestione dei rifiuti esplodenti è configurabile come gestione illecita di rifiuti pericolosi.
Le conseguenze legali sono pesanti e includono l’arresto fino a due anni, ammende che possono raggiungere i 26.000 euro e la confisca dei beni e delle merci.
Questa posizione del MASE rappresenta un cambio di paradigma: la sicurezza pubblica non si esaurisce nel momento dello scoppio di un fuoco d’artificio, ma si realizza compiutamente solo quando i suoi resti vengono smaltiti in modo corretto e sicuro. Per gli operatori “fantasma”, il tempo della tolleranza è ufficialmente scaduto.





